Sez. 3, Sentenza n. 196 del 25/01/1974 (Rv. 367790 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PLURALITA DI CRITERI TERRITORIALI - CONTESTAZIONE DI TUTTI - NECESSITA - ULTERIORI MOTIVI D'INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PLURALITA DI CRITERI TERRITORIALI - CONTESTAZIONE DI TUTTI - NECESSITA - ULTERIORI MOTIVI D'INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE.*
Avendo riguardo alla pluralita dei criteri determinativi della Competenza territoriale ai sensi degli artt 18 e 20 cod proc civ, la parte che intenda contestare la Competenza per territorio del giudice adito deve eccepire tempestivamente l'inesistenza di tutti i criteri ai quali detta Competenza potrebbe ricollegarsi. Il giudice, per il carattere dispositivo di detta eccezione, non puo rilevare motivi d'incompetenza diversi da quelli formulati nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. (V 3185'72, mass n 360976).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)