Sez. 2, Sentenza n. 902 del 09/02/1980 (Rv. 404320 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I POSSIBILI FORI ALTERNATIVI - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I POSSIBILI FORI ALTERNATIVI - NECESSITA.*
In tema di Competenza per territorio per le cause relative ai diritti di obbligazione, qualora sussistano piu criteri in base ai quali una controversia possa essere devoluta alla cognizione di un determinato giudice, la parte che intenda contestare la Competenza territoriale (derogabile) del giudice adito e tenuta ad eccepire tempestivamente l'inesistenza di tutti i possibili criteri cui tale Competenza potrebbe ricollegarsi, non essendo al giudice consentito di esaminare di ufficio profili diversi da quelli prospettati a fondamento dell'eccezione d'incompetenza per territorio. (Conf 3089/77, mass n 386649; (Conf 718/76, mass n 379368; (Conf 196/74, mass n 367790).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)