Sez. L, Sentenza n. 5025 del 02/03/2009 (Rv. 607159 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Violazione di contratti collettivi provinciali applicabili nelle Province autonome di Trento e Bolzano - Riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Poteri della Corte di cassazione - Interpretazione diretta - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
E inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, della violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in riferimento alle norme del contratto collettivo provinciale del lavoro della dirigenza medica e veterinaria del 25 maggio 2002, applicabile nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ostandovi la testuale e specifica limitazione al livello nazionale della contrattazione collettiva, che investe anche il potere di diretta interpretazione del contratto collettivo di diritto comune attribuito, dalla novella legislativa, alla Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare l'inammissibilità della doglianza, ha comunque rilevato che il contratto collettivo provinciale non derogava ai principi fissati in materia di incarichi dirigenziali dall'art. 19 del d.lgs. n. 185 del 2001, prevedendo solo un articolato procedimento finalizzato all'acquisizione degli elementi di giudizio per la verifica delle attitudini e delle capacità).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)