Sez. L, Sentenza n. 6748 del 19/03/2010 (Rv. 612866 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi integrativi - Denunciabilità, in Cassazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa al contratto collettivo integrativo di amministrazione del 3 luglio 2000.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
È inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo (nella specie collettivo integrativo di amministrazione del 3 luglio 2000), posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che l'interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 47 com. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)