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Sez. 1, Sentenza n. 4104 del 17/04/1991 (Rv. 471719 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Divorzio | Sentenza francese pronunciata su concordia richiesta dai coniugi - Contrasto con l'ordine pubblico italiano - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471719-01

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Divorzio

In tema di delibazione di sentenza straniera, non contrasta con l'ordine pubblico italiano la sentenza di divorzio pronunziata dal giudice straniero (nella specie, francese) su richiesta concorde dei coniugi, secondo le relative garanzie procedimentali ed in base al successivo riscontro del mutuo consenso allo scioglimento del matrimonio (nella specie, a norma degli artt. 230-2 cod. civ. francese, a seguito dell'istanza reiterata dopo tre mesi dall'udienza in cui è stata resa esecutiva la convenzione allegata alla richiesta di divorzio), atteso che la non contrarietà all'ordine pubblico in materia matrimoniale, ai fini di cui all'art. 797 n. 7 cod. proc. civ., va valutata in base al criterio ristretto di "non manifesta incompatibilità" con i principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano - criterio divenuto norma interna per effetto della ratifica (legge 10 giugno 1985 n. 301) della convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali - e che la volontà dei coniugi assume (anche) nel nostro sistema essenziale rilevanza per l'accertamento del venir meno della comunione spirituale e di vita tra i coniugi, specialmente dopo le modifiche apportate all'art. 4, tredicesimo comma, legge 1 dicembre 1970 n. 898 dall'art. 8 legge 6 marzo 1987 n. 74 (che ha introdotto il divorzio su istanza congiunta dei coniugi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/06/1970 num. 10, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/06/1985 num. 301, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)