Sez. 2, Sentenza n. 21324 del 29/03/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 237036 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI | Natura giuridica - Reato proprio - Somministrazione a terzi di sostanze medicinali da parte di chi ne faccia (anche abusivamente) commercio - Commercio (anche abusivo) di sostanze medicinali - Nozione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI
L'art. 445 cod. pen. prevede e punisce un reato proprio, che può essere commesso soltanto da chi, esercitando (anche abusivamente) il commercio di medicinali, li somministri indebitamente a terzi, non anche da chi somministri medicinali per un titolo diverso, ovvero senza averne fatto commercio. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la nozione di commercio va intesa come attività di intermediazione nella circolazione di beni, svolta con professionalità o continuità ed avvalendosi di una sia pur rudimentale organizzazione di mezzi, rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti, utilizzatori o a loro volta intermediari, per la successiva distribuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)