Sez. 6, Sentenza n. 17322 del 20/02/2003 Cc. (dep. 11/04/2003) Rv. 224957 - 01
SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Commercio clandestino di sostanze c.d. anabolizzanti - Delitto - Nozione di commercio.
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Nel delitto previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", la condotta di commercio clandestino, avente ad oggetto le sostanze c.d. anabolizzanti, deve avere i caratteri di un'attività continuativa, supportata da una elementare struttura organizzativa.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)