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Sez. L, Sentenza n. 1687 del 03/03/1990 (Rv. 465650 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2120 COD. CIV. E DELLA LEGGE N. 1561 DEL 1960 - ESCLUSIONE - SALVEZZA DELLE PIÙ FAVOREVOLI DISPOSIZIONI DI LEGGE FATTA DALLE FONTI COLLETTIVE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1990-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465650-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2120 COD. CIV. E DELLA LEGGE N. 1561 DEL 1960 - ESCLUSIONE - SALVEZZA DELLE PIÙ FAVOREVOLI DISPOSIZIONI DI LEGGE FATTA DALLE FONTI COLLETTIVE - PORTATA.*

Il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, disciplinato dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, si distingue da quello comune, di diritto privato, per la specialità di tale disciplina, la cui esaustività in ordine ad ogni aspetto del rapporto medesimo, ivi compreso quello attinente alla sua cessazione, preclude l'applicabilità sia dell'art. 2120 cod. civ., per l'indennità di anzianità, sia della legge 18 dicembre 1960 n. 1561, sulla quiescenza degli impiegati privati, anche quando le fonti collettive di categoria, in materia di trattamento di fine rapporto, facciano salve più favorevoli Disposizioni di legge, le quali, a cagione del suddetto rapporto di specialità, vanno pur sempre ricercate non già nel novero delle norme comuni, bensì fra quelle che regolano lo specifico settore del trasporto in concessione; senza che ciò vulneri alcun principio costituzionale, trattandosi non già del diniego del diritto ad un trattamento di quiescenza, ma soltanto di una sua diversa regolamentazione conseguente a discrezionali valutazioni del legislatore. (V 2541/85, mass n 440355; (V 4490/79, mass n 400985; (V 2129/77, mass n 385860).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)