Sez. L, Sentenza n. 7124 del 02/12/1986 (Rv. 449206 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - PRESUPPOSTI.*
In tema di diritto alla pensione a carico del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, requisito essenziale per aver diritto alle prestazioni a carico di tale fondo è rappresentato dall'Esercizio in Forma professionale dell'attività di spedizioniere doganale, ma non anche del fatto che quest'ultima sia effettuata abitualmente ovvero costituisca la principale fonte dei mezzi di sostentamento dello spedizioniere. (V 40/81 mass n 410422).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1960 num. 1612 art. 7, Legge 22/12/1960 num. 1612 art. 12, DM 30/10/1973 art. 4, DM 30/10/1973 art. 15, DM 30/10/1973 art. 16, DM 30/10/1973 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)