Sez. 1, Sentenza n. 7187 del 02/03/1988 Ud. (dep. 22/06/1988) Rv. 178677 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - GIOCATTOLI PIRICI - REQUISITO DELLA MICIDIALITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZA.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - GIOCATTOLI PIRICI - REQUISITO DELLA MICIDIALITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZA.*
Anche i giocattoli pirici o altre materie qualificate esplodenti, non micidiali se singolarmente considerati, possono in particolari circostanze acquistare tali requisiti, quando dalle loro concentrazione in un determinato posto o nelle mani di un singolo soggetto deriva un'oggettiva ed intrinseca potenzialità di pericolo per persone o cose, così che detti giocattoli o altre materie esplodenti possono, considerati nel loro insieme, qualificarsi micidiali. In tal caso la disciplina applicabile è quella di cui alla legge 2 ottobre 1967 n. 895 e non l'altra di cui all'art. 678 del codice penale. (V mass n 174616; (V mass n 174338).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)