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Sez. 6, Sentenza n. 12964 del 06/08/1986 Ud. (dep. 19/11/1986) Rv. 174338 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - IPOTESI DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN., - ABROGAZIONE DA PARTE DELL'ART. 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-08-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174338-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - IPOTESI DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN., - ABROGAZIONE DA PARTE DELL'ART. 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - ESCLUSIONE - RATIO.*

L'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, (sul controllo delle armi) non ha abrogato la contravvenzione, di cui all'art. 678 cod. pen., relativa alla fabbricazione o al commercio di materie esplodenti. Infatti, gli "esplosivi di ogni genere", cui si riferisce l'art. 1 della legge n. 895 del 1967, sono solo quelli dotati di oggettiva ed intrinseca potenzialità, tale da renderli micidiali (ancorché con opportuni accorgimenti), mentre l'art. 678 citato riguarda gli altri materiali compresi nel genus "materie esplodenti", ma privi delle suddette caratteristiche, quali quelle destinati agli artifici pirotecnici e ai giocattoli pirici. (Conf S.U. 19 aprile 1986, n. 10981, granata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)