Sez. 3, Sentenza n. 10732 del 28/10/1993 (Rv. 484107 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite fra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario | Immobile oggetto di comunione - Contratti aventi ad oggetto la loro utilizzazione economica - Azioni di cessazione recesso o risoluzione di detti contratti - Legittimazione ad agire anche in giudizio di ciascun comproprietario - Sussistenza - Limiti.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite fra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario
In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica dell'immobile oggetto di comunione (allorché questa si esprima sul piano negoziale con i terzi, nel suo aspetto esterno e dinamico, ma difetti di un organo titolare del potere deliberativo, come l'assemblea), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi - anche in presenza di un organo rappresentativo unitario - è legittimato ad agire, anche in giudizio - e senza che sia all'uopo necessaria una autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 cod. proc. civ., degli altri compartecipi, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, e ciò indipendentemente dall'operatività dell'istituto della "negotiorum gestio", bensì sulla base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela di detti interessati, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)