Sez. 3, Sentenza n. 14772 del 02/08/2004 (Rv. 575890 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO | Immobile oggetto di comunione - Contratti aventi ad oggetto la loro utilizzazione economica - Azioni di cessazione recesso o risoluzione di detti contratti - Legittimazione ad agire anche in giudizio di ciascun comproprietario - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO
In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica dell'immobile oggetto di comunione (nella specie, affitto di fondo rustico), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi è legittimato ad agire, anche in giudizio - e senza che sia all'uopo necessaria una autorizzazione degli altri compartecipi, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, sulla base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela di detti interessi, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi. (In applicazione del principio di cui sopra, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto idonea a provocare la cessazione del contratto la disdetta inviata da uno solo dei due comproprietari, ancorché questi non avesse espressamente dichiarato di agire anche in nome e per conto dell'altro ed essendo irrilevanti le diverse disposizioni relative all'esercizio del diritto di ripresa ex art. 42 legge 203 del 1982)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)