Sez. 3, Sentenza n. 9113 del 29/08/1995 (Rv. 493783 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Locazione da parte di uno solo dei comunisti - Ammissibilità - Azione di rilascio promossa da uno solo dei comunisti - Legittimazione - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE
Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestorii da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e che un condomino diverso da quello che ha assunto la veste di locatore è legittimato ad agire per il rilascio del bene stesso (senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini), purché non risulti l'espressa ed insuperabile volontà contraria degli altri comproprietari, la quale fa venire meno il presunto consenso della maggioranza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 382 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)