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Sez. L, Sentenza n. 4204 del 24/06/1986 (Rv. 446982 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446982-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONDIZIONI.*

Non tutti i rapporti di Agenzia rientrano nella previsione di cui al n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ., e quindi ricadono nella Competenza funzionale del giudice del lavoro, ma soltanto quelli cosiddetti parasubordinati, caratterizzati dal fatto che l'agente non si avvale di strutture imprenditoriali che implichino un rilevante impiego di capitale e presuppongono la collaborazione di terzi prestatori di lavoro subordinato od autonomo. (V 4740/85, mass n 442166; (V 3581/85, mass n 441190).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)