Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024 (Rv. 672162-01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Intimazione di somma superiore al dovuto - Conseguenze - Invalidità parziale del precetto - Sussistenza - Effetti - Determinazione della somma dovuta - Potere del giudice dell'opposizione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE
In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).
Cod. Proc. Civ. art. 480, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1224, Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)