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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 (Rv. 659767 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Opposizione - Non debenza di una parte delle somme - Annullamento totale del precetto - Esclusione - Conseguenze - Pagamento dopo la notifica dell'intimazione e prima dell'opposizione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659767-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE

In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)