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Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013 (Rv. 624875 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Intimazione per somma superiore a quella dovuta - Conseguenze - Nullità totale del precetto - Esclusione - Nullità od inefficacia parziale del precetto - Sussistenza - Effetti - Rimessione della determinazione della somma effettivamente dovuta al giudice dell'opposizione.
Stato
decisa il 2013-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624875-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE

L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)