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Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 19/03/1984 Ud. (dep. 03/05/1984) Rv. 163976 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - MANCANZA - NULLITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163976-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - MANCANZA - NULLITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE.*

Ai fini della valutazione della sussistenza o meno della dedotta impossibilità assoluta a comparire dell'imputato per legittimo impedimento, il giudice di merito è libero di dar credito o meno al certificato medico, di disporre eventualmente accertamenti fiscali, di censurare il contenuto del certificato e di ritenere che la malattia in esso attestata sia o meno di impedimento assoluto a comparire alla udienza. Però le sue conclusioni - specie quando esse sono di rigetto dell'istanza di rinvio - devono essere motivate, anche se succintamente. Se infatti è vero che lo apprezzamento della malattia dedotta dall'imputato è rimesso al prudente giudizio del giudice di merito che non è sindacabile in Sede di legittimità, è altrettanto vero che ciò presuppone una motivazione, anche succinta, che illustri le ragioni che hanno indotto il giudice medesimo a disattendere l'istanza di rinvio perché l'impedimento indicato nel certificato medico non è apparso assoluto. Quando, invece, siffatta motivazione manchi del tutto, deve concludersi che l'ordinanza, è nulla per difetto di motivazione e tale vizio determina la caducazione della sentenza conseguente ad un dibattimento affetto da nullità. (nella specie la suprema Corte ha annullato la sentenza poiché nel verbale di dibattimento, alla richiesta del P.G. di procedere oltre "non ritenendo l'impedimento dell'imputato a comparire assoluto", il giudice d'appello si era limitato a questa pronuncia: "la Corte, dato atto di quanto sopra, ordina che si proceda oltre nel dibattimento"). (Conf mass n 136972; (Conf mass n 141558).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)