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Sez. 3, Sentenza n. 6894 del 02/12/1976 Ud. (dep. 28/05/1977) Rv. 136972 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - MANCANZA - NULLITA.*
Stato
decisa il 1976-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136972-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - MANCANZA - NULLITA.*

Nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dell'infermita e valutarne il carattere impeditivo. Solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la Rilevanza del male da cui si afferma colpito l'imputato, puo pervenirsi ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilita a comparire. La Mancanza di motivazione in proposito determina la nullita insanabile dell'ordinanza e tale nullita comporta quella dell'intero giudizio per irregolare Costituzione del rapporto processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)