Sez. 1, Sentenza n. 2981 del 18/01/1979 Ud. (dep. 23/03/1979) Rv. 141558 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE.*
Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza o non della dedotta impossibilita assoluta a comparire dell'imputato per legittimo impedimento, a sostegno del quale sia stato esibito un certificato medico, esercita un potere discrezionale, nell'Esercizio del quale puo sia disattendere la Rilevanza del male, di cui al certificato, al fine di determinare un'assoluta impossibilita a comparire, sia disattendere il contenuto stesso del certificato; ma la conclusione adottata diviene insindacabile, in Sede di legittimita, solo se sorretta da una motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici di ragionamento. La Mancanza di detta motivazione determina la nullita dell'ordinanza dichiarativa di contumacia e quindi dello intero giudizio per irregolare Costituzione del rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)