Sez. T, Ordinanza n. 17703 del 03/06/2026 (Rv. 679415-01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E LEGATI - IN GENERE | Denuncia di successione - Effetti tributari - Esclusione - Rinuncia - Rilevanza - Ragioni. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - In genere.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E LEGATI - IN GENERE
In materia tributaria, l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione espressa o tacita dell'eredità e non può desumersi dalla sola denuncia di successione, in quanto atto di natura meramente fiscale; del pari, la rinuncia all'eredità esclude che il rinunciatario possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius, ancorché essa sia formulata tardivamente, producendo comunque effetti retroattivi, di guisa che il rinunciante deve essere considerato come mai chiamato all'eredità a meno che, nel frattempo, egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità.
Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 521, Cod. Civ. art. 752
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)