Sez. 5 - , Sentenza n. 37064 del 19/12/2022 (Rv. 666590 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA' | Debiti tributari del "de cuius" - Responsabilità - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Rinuncia all'eredità - Efficacia retroattiva ex art. 521 c.c. - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - In genere.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA'
Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti.
Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 521
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)