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Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 06/10/1984 (Rv. 436844 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - RECESSO A FAVORE DI UN CONGIUNTO - DISPONIBILITÀ DI ALTRO ALLOGGIO DA PARTE DI COSTUI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436844-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - RECESSO A FAVORE DI UN CONGIUNTO - DISPONIBILITÀ DI ALTRO ALLOGGIO DA PARTE DI COSTUI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La necessità del locatore - che legittima il recesso dal contratto di locazione ex art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - deve essere intesa in senso relativo, tenendo cioè conto della situazione familiare e delle esigenze anche economiche, sociali, personali e di salute del locatore e dei suoi familiari le quali, secondo la comune esperienza, appaiano meritevoli di tutela nel normale svolgersi dei rapporti familiari, umani e giuridici, con la conseguenza che ha diritto a riavere la disponibilità dello immobile locato il locatore anche se il familiare, per la necessità del quale abbia agito, dispone di altro alloggio, nel quale però, in relazione alle proprie esigenze personali e familiari, soffra disagi tali da far considerare meritevole di tutela il suo bisogno di porre fine agli stessi. (nella specie, alla stregua del principio che precede, la suprema Corte ha reputato esatta la statuizione del giudice del merito che aveva ravvisato la necessità del locatore il quale intendeva destinare, ad abitazione degli anziani ed ammalati genitori, che già disponevano di altra abitazione, l'appartamento locato, contiguo a quello da lui abitato, al fine di prestare la dovuta assistenza). (Conf 2969/83, mass n 427879; (contra 2346/81, mass n 413098).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)