Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 22/04/1981 (Rv. 413098 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NECESSITA DEI FIGLI DEL LOCATORE - RILEVANZA - REQUISITI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NECESSITA DEI FIGLI DEL LOCATORE - RILEVANZA - REQUISITI.*
La necessita del locatore di destinare l'immobile ad abitazione del proprio figlio - idonea a far cessare, ai sensi dell'art 4 n 1 della legge 23 maggio 1950 n 253, la proroga legale del contratto di locazione - deve riferirsi al bisogno d'alloggio sotto il profilo locativo, essendo estranea alla legislazione vincolistica e non assumendo, di conseguenza, rilievo, ogni altra motivazione che configuri una diversa necessita. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha reputato esatta la decisione del giudice del merito il quale aveva escluso l'applicabilita dell'art 4 sopra richiamato nei confronti del locatore il quale intendeva destinare al figlio, che disponeva di idonea abitazione, l'appartamento locato, contiguo a quello da lui occupato, per essere quello assistito dallo stesso figlio).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)