Sez. L, Sentenza n. 2913 del 16/06/1989 (Rv. 463123 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA - ACCORDI AZIENDALI - DEROGA A CONTRATTO COLLETTIVO - NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA - ACCORDI AZIENDALI - DEROGA A CONTRATTO COLLETTIVO - NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
La Determinazione del trattamento economico spettante per malattia e per ferie deve essere compiuta alla stregua della disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, atteso che questa è espressamente richiamata dall'art. 2110 cod. civ. e che l'art. 2109 dello stesso codice e l'art. 36 cost. Si limitano alla generica previsione del diritto del lavoratore a ferie retribuite. Detta disciplina ben può essere costituita da un contratto collettivo aziendale, ancorché derogative a quello nazionale in senso meno favorevole per i lavoratori, non operando al riguardo il disposto dell'art. 2077 cod. civ., che concerne esclusivamente il rapporto fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva - fra l'altro - escluso, alla stregua degli accordi aziendali 25 maggio 1977 e 31 luglio 1980, la computabilità delle maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro diurno al sabato nella retribuzione per malattia e ferie, negando anche l'incidenza del buono pasto nella retribuzione per malattia. La S.C. ha confermato tale decisione, ritenendo incensurabile - in quanto conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - la interpretazione della disciplina aziendale). (V 1759/88, mass n 457750; (V 1147/88, mass n 457386; (V 5306/86, mass n 447877).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)