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Sez. L, Sentenza n. 1147 del 04/02/1988 (Rv. 457386 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DA PARTE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI IN PEIUS - DEROGA IN SENSO PEGGIORATIVO DA PARTE DEI CONTRATTI COLLETTIVI ANCHE CON CIRCOSCRITTA EFFICACIA TERRITORIALE O SETTORIALE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO DI RINUNZIA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA EX ACCORDO AZIENDALE 11 APRILE 1980 N. 6 PER I LAVORATORI CONFLUITI NELL'A.R.P.A..*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DA PARTE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI IN PEIUS - DEROGA IN SENSO PEGGIORATIVO DA PARTE DEI CONTRATTI COLLETTIVI ANCHE CON CIRCOSCRITTA EFFICACIA TERRITORIALE O SETTORIALE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO DI RINUNZIA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA EX ACCORDO AZIENDALE 11 APRILE 1980 N. 6 PER I LAVORATORI CONFLUITI NELL'A.R.P.A..*

La disposizione del secondo comma dell'art. 2077 cod. civ., la quale vieta che i contratti individuali possano derogare a quelli collettivi in senso sfavorevole ai lavoratori, non è applicabile nell'ipotesi in cui ad una regolamentazione a carattere generale ne succeda un'altra avente lo stesso carattere, pur se con circoscritta efficacia territoriale o settoriale, come il contratto di lavoro aziendale, la cui disciplina (a sua volta modificabile da un contratto collettivo di livello superiore) può, pertanto, modificare, anche in senso peggiorativo, quella precedente di più ampia portata, senza che sia applicabile nemmeno il divieto di rinuncia di cui all'art. 2113 cod. civ.. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva, in particolare, ritenuto che l'accordo aziendale n. 6 dell'11 aprile 1980 avesse comportato il superamento, e lo assorbimento nelle competenze accessorie a carattere perequativo spettanti ai lavoratori confluiti nell'a.R.P.a., dell'indennità denominata premio di fine Esercizio). (V 1445/86, mass n 444840; (V 1227/86, mass n 444701).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)