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Sez. L, Sentenza n. 5306 del 28/08/1986 (Rv. 447877 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE - NATURA - DEROGA AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ - DEROGA CONCRETANTESI IN UN TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE PER I LAVORATORI - IRRILEVANZA - DISPOSTO DELL'ART. 2077 COD. CIV. - DISPOSIZIONE DELL'ART. 7, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447877-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE - NATURA - DEROGA AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ - DEROGA CONCRETANTESI IN UN TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE PER I LAVORATORI - IRRILEVANZA - DISPOSTO DELL'ART. 2077 COD. CIV. - DISPOSIZIONE DELL'ART. 7, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

Il contratto collettivo aziendale, pur avendo rispetto a quello nazionale un più limitato ambito di efficacia, ha tuttavia la medesima natura di quest'ultimo, non consistendo nella somma di più contratti individuali bensì in un atto generale di autonomia negoziale, concernente una pluralità di lavoratori collettivamente e non singolarmente considerati, ai fini dell'uniforme disciplina dei rapporti di lavoro di costoro, pattuita, con tutte le garanzie proprie dell'Esercizio della funzione di autotutela sindacale, dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori stessi, che non devono ad essi conferire alcun mandato ad hoc né ratificarne l'operato con apposita successiva sottoscrizione dell'accordo aziendale. Tale accordo, pertanto, può essere derogato dal contratto collettivo nazionale, anche se la deroga si concreti in un trattamento meno favorevole per i lavoratori dell'azienda, non operando al riguardo né il disposto dell'art. 2077 cod. civ., che, concerne esclusivamente i rapporti fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo, né la disposizione speciale dello art. 7, primo comma, della legge 14 luglio 1959 n. 741, statuente la prevalenza delle condizioni più favorevoli ai lavoratori, anche se di ambito aziendale, rispetto a successivi contratti collettivi resi efficaci erga omnes. (principi affermati dalla C.S. nell'annullare la decisione dei giudici del merito che avevano escluso l'assorbimento ai sensi dello art. 24 del contratto nazionale degli autoferrotramvieri del 23 luglio 1976, del cosiddetto rimborso contributi previsto dall'art. 39 del contratto aziendale 18 dicembre 1972 dell'azienda trasporti municipalizzata di Messina). (V 2984/86, mass n 445990; (V 2808/84, mass n 434843; (V 4912/79, mass n 401556).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 6 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)