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Sez. U, Sentenza n. 2242 del 06/02/2015 (Rv. 634186 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Controllo del limite esterno della giurisdizione - Contenuto - Verifica della conformità delle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo al diritto dell'Unione europea - Esclusione - Limiti - "Caso estremo" - Interpretazione contrastante con quella fornita dalla Corte di Giustizia e preclusiva della tutela giurisdizionale.
Stato
decisa il 2015-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, ottavo comma, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi, "estrema", in cui l'errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, sì da precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 21/12/1989 num. 665, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)