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Sez. L, Sentenza n. 2803 del 24/02/2003 (Rv. 560692 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE | Insegnanti di religione - Nomina - Attestazione di idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica - Necessità - Sopravvenuta revoca dell'idoneità - Conseguenze - Impossibilità giuridica della prestazione - Risoluzione del rapporto ex art. 1463 cod. civ. - Sussistenza - Norme in tema di licenziamento e di tutela delle lavoratrici madri - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di risoluzione del rapporto a seguito di revoca dell'idoneità per essere l'insegnante nubile e in stato di gravidanza.
Stato
decisa il 2003-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560692-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE

L'insegnamento di religione nelle scuole statali è consentito esclusivamente agli insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati dall'autorità scolastica d'intesa con essa (art. 9, comma secondo, dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, ratificato con legge n. 121 del 1985, e punto 5 del protocollo addizionale), con incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti; nel regime contrattuale, di diritto privato, del relativo rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001), la sopravvenuta revoca dell'idoneità all'insegnamento determina l'impossibilità giuridica della prestazione e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1463, cod. civ., in quanto, in considerazione del particolare 'status' di detti insegnanti - reclutati secondo un sistema sottratto alla disciplina dell'art. 35, D.Lgs. n. 165 del 2001 - ad essi non possono essere attribuiti compiti diversi da quello dell'insegnamento della religione. Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro determinata dalla revoca da parte dell'autorità ecclesiastica dell'idoneità all'insegnamento della religione non configura un caso di licenziamento, neppure se detta revoca sia stata disposta in quanto l'insegnante è nubile ed in stato di gravidanza, e, conseguentemente, a detta fattispecie non è applicabile l'art. 2, legge n. 1204 del 1971, in tema di tutela delle lavoratrici madri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Legge 05/06/1930 num. 824 art. 5 CORTE COST., Legge 05/06/1930 num. 824 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 312 art. 53, Legge 25/03/1985 num. 751 CORTE COST., DPR 16/12/1985 num. 751 CORTE COST., DPR 23/06/1990 num. 202, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 309 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)