Sez. 2, Sentenza n. 4556 del 27/08/1985 (Rv. 442014 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGNA DI COPIA DELLO ATTO AD UN COLLEGA DI STUDIO DEL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGNA DI COPIA DELLO ATTO AD UN COLLEGA DI STUDIO DEL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA.*
La notificazione del ricorso per Cassazione eseguita presso il procuratore costituito mediante consegna di copia dell'atto ad un suo collega di studio è nulla, non essendo l'indicato rapporto di colleganza idoneo ad evidenziare che l'atto sia stato ricevuto da persona addetta allo studio del detto procuratore, o comunque vincolata a quest'ultimo da un rapporto giuridico che importi il dovere di curare la consegna dell'atto medesimo, ma tale nullità è sanabile ex tunc, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., per effetto della Costituzione della parte. (V 7122/82, mass n 424789; (V 3134/80, mass n 406920; (V 5620/79, mass n 402219; (V 507/77, mass n 384056; (V 2181/76, mass n 380978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)