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Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 27/12/1996 (Rv. 501515 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Diritto di difesa dell'imprenditore - Tutela - Comparizione ex artt. 186 e 137 legge fall. - Modalità - Convocazione davanti al giudice delegato - Idoneità.
Stato
decisa il 1996-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501515-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

Ai fini della tutela del diritto di difesa dell'imprenditore nell'ambito delle procedure per la dichiarazione di fallimento e dell'osservanza della specifica norma di cui agli artt. 186 e 137 legge fall., secondo cui l'imprenditore ammesso al concordato preventivo deve essere chiamato a comparire davanti al tribunale quando si prospetta la necessità di pronunciare la risoluzione del concordato, è idonea la convocazione dell'interessato davanti al giudice delegato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)