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Sez. 1, Sentenza n. 6505 del 19/07/1996 (Rv. 498632 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Delega del tribunale ad un componente del collegio per l'audizione del debitore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498632-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In tema di istruzione prefallimentare, ed al fine di assicurare il diritto di difesa dell'imprenditore, l'osservanza dell'art. 15 legge fall., nella formulazione risultante a seguito della sentenza n. 141 del 1970 della Corte Costituzionale, non postula necessariamente che l'imprenditore venga convocato ed ascoltato dal tribunale nella sua composizione collegiale, dovendosi ritenere a tal fine sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi che ne sono alla base, ove intenda aderire all'invito a comparire, venga sentito dal giudice relatore all'uopo nominato. Peraltro, la circostanza che il tribunale deleghi un componente del collegio per l'audizione del debitore e per riferire poi in camera di consiglio (non diversamente da quanto stabilito in generale per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 738 cod.proc.civ.) non comporta alcuna deviazione dal principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), non spettando al giudice relatore alcuna autonoma facoltà decisionale, e restando sempre e comunque individuato nel tribunale fallimentare il giudice designato a pronunciarsi in merito all'istanza di fallimento. (V. Sent. n. 141, 1970 Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)