Sez. L, Sentenza n. 19425 del 06/10/2005 (Rv. 583618 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Compenso per lavoro notturno svolto con continuità - Computabilità ai fini della retribuzione spettante durante le ferie - Principio generale di onnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Computabilità - Presupposti - Previsione "ad hoc" contenuta nella contrattazione collettiva - Necessità - Interpretazione - Criteri - Fattispecie concernente dipendenti della Azienda municipale igiene ambientale di Palermo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO
In materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cosiddetti istituti indiretti (tra cui le ferie), non esiste nell'ordinamento un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro notturno prestato con continuità può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto dalla disciplina collettiva mediante il riferimento alla retribuzione "normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto", da interpretare, nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss., cod. civ., fornendo adeguata motivazione. (Nella specie, concernente un dipendente della Azienda municipale di igiene ambientale di Palermo, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la suddetta computabilità, ritenendo sufficiente il carattere di normalità e continuità del lavoro notturno e senza indicare gli elementi da cui desumeva la volontà delle parti in tal senso, nonostante il tenore letterale della clausola dei c.c.n.l. di settore del 1991 e del 1995 (art. 26) attributiva della maggiorazione percentuale per lavoro notturno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)