Sez. L, Sentenza n. 7707 del 16/05/2003 (Rv. 563223 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Compenso per lavoro notturno svolto con continuità - Computabilità ai fini della retribuzione spettante durante le ferie - Principio generale di omnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Computabilità - Presupposti - Previsione ad hoc contenuta nella contrattazione collettiva - Necessità - Interpretazione - Criteri - Fattispecie concernente dipendenti della Azienda municipale igiene ambientale di Palermo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO
Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro notturno prestato con continuità può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss, cod. civ., tenendo presente che il principio di omnicomprensività (valido solo per determinati istituti di origine legale) non opera neppure come criterio sussidiario (Nella specie, concernente un dipendente della Azienda municipale di igiene ambientale di Palermo, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, che aveva riconosciuto la computabilità del compenso per lavoro straordinario al fine della determinazione della retribuzione spettante durante le ferie, nonostante che i c.c.n.l. di settore del 1991 e del 1995 espressamente escludessero siffatta computabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)