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Sez. L, Sentenza n. 4270 del 23/02/2007 (Rv. 594789 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Compenso per lavoro notturno svolto con continuità - Computabilità ai fini della retribuzione spettante durante le ferie - Principio generale di onnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Computabilità - Presupposti - Previsione specifica contenuta nella contrattazione collettiva - Necessità - Interpretazione - Criteri - Fattispecie concernente dipendenti dell'Azienda municipale di igiene ambientale di Palermo.
Stato
decisa il 2007-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594789-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e dell'erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti, mediante siffatta scorretta operazione integrativa, il criterio della onnicomprensività non riconosciuto in via generale dal legislatore), in quanto è necessario anche che la contrattazione collettiva ponga riferimento, allo scopo considerato, alla retribuzione "normale", da interpretare, nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., fornendo adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata, con la quale era stata riconosciuta, in favore di alcuni dipendenti dell'Azienda municipale di igiene ambientale di Palermo, la suddetta computabilità, senza, però, prendere in considerazione la specifica regolamentazione contrattuale-sindacale, dalla quale emergeva che la maggiorazione riconosciuta per il lavoro prestato durante l'orario notturno esulava dal concetto di retribuzione globale, con la conseguente sua irrilevanza ai fini del computo della retribuzione da erogare ai dipendenti durante la sospensione della prestazione per le ferie e che, anzi, era espressamente esclusa - ai sensi del punto 5 dell'art. 26 del relativo c.c.n.l. - l'influenza della maggiorazione per il lavoro notturno in funzione del calcolo della retribuzione nel periodo feriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)