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Sez. 3, Sentenza n. 1162 del 27/05/1967 (Rv. 327596 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - FATTO - NOZIONE - ASSOLUZIONE PER FATTO DOLOSO - AZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE PER FATTO COLPOSO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327596-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - FATTO - NOZIONE - ASSOLUZIONE PER FATTO DOLOSO - AZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE PER FATTO COLPOSO - PRECLUSIONE.*

Con l'espressione - fatto-, contenuta nell'art.25 cod.proc.pen., il legislatore si e riferito non al fatto-reato, bensi al solo nucleo oggettivo (condotta commissiva od omissiva, evento, nesso di causalita materiale) di esso. Conseguentemente, sussiste preclusione per l'Azione civile riparatoria o restitutoria nascente da reato (doloso), ancorche fondata su fatti illeciti diversi nell'aspetto psicologico (colpa), qualora vi sia coincidenza negli elementi oggettivi materiali*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)