Sez. 3, Sentenza n. 1162 del 27/05/1967 (Rv. 327596 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - FATTO - NOZIONE - ASSOLUZIONE PER FATTO DOLOSO - AZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE PER FATTO COLPOSO - PRECLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - FATTO - NOZIONE - ASSOLUZIONE PER FATTO DOLOSO - AZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE PER FATTO COLPOSO - PRECLUSIONE.*
Con l'espressione - fatto-, contenuta nell'art.25 cod.proc.pen., il legislatore si e riferito non al fatto-reato, bensi al solo nucleo oggettivo (condotta commissiva od omissiva, evento, nesso di causalita materiale) di esso. Conseguentemente, sussiste preclusione per l'Azione civile riparatoria o restitutoria nascente da reato (doloso), ancorche fondata su fatti illeciti diversi nell'aspetto psicologico (colpa), qualora vi sia coincidenza negli elementi oggettivi materiali*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)