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Sez. 3, Sentenza n. 1407 del 23/03/1978 (Rv. 390779 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO NEGATIVO O DUBITATIVO IN ORDINE AL FATTO - FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390779-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO NEGATIVO O DUBITATIVO IN ORDINE AL FATTO - FATTO - NOZIONE.*

Ai sensi dell'art 25 cod proc pen, l'Azione civile e preclusa qualora nella sentenza penale vi sia un determinato accertamento negativo o dubitativo in ordine al "fatto" (insussistenza, non commissione da parte dell'imputato, insufficienza delle prove al riguardo, etc): peraltro il termine "fatto" e stato riferito dal legislatore non gia al fatto reato, come sintesi degli elementi subiettivi ed obiettivo, ma solo a questo secondo elemento, e cioe al nucleo oggettivo del reato, costituito dalla condotta commissiva od omissiva, dall'evento e dal nesso di causalita materiale, escluse l'antigiuridicita e la colpevolezza. (V 1162/67, mass n 327596; (Conf 888/71, mass n 350786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)