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Sez. L, Sentenza n. 2613 del 07/05/1979 (Rv. 398941 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONE - STABILITA DEL RAPPORTO - NOZIONE - APPLICABILITA DELLA COSIDDETTA TUTELA REALE O DI ALTRE DISPOSIZIONI ANALOGHE - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN RAPPORTO DI LAVORO CON IL BANCO DI SICILIA.*
Stato
decisa il 1979-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398941-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONE - STABILITA DEL RAPPORTO - NOZIONE - APPLICABILITA DELLA COSIDDETTA TUTELA REALE O DI ALTRE DISPOSIZIONI ANALOGHE - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN RAPPORTO DI LAVORO CON IL BANCO DI SICILIA.*

La prescrizione dei crediti di lavoro inizia a decorrere durante il rapporto di lavoro, se questo sia assistito dalla garanzia di stabilita, tale dovendosi intendere quello regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimita e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e che, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, in via generale, va ora riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura, pubblica o privata, del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela cosiddetta reale che consenta cioe, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, cosi come previsto dall'art 8 legge 15 luglio 1966 n 604, bensi la specifica reintegrazione del lavoratore secondo quanto previsto dall'art 18, comma primo, legge 20 maggio 1970 n 300, ma puo anche realizzarsi ogni qualvolta siano applicabili altre Disposizioni che comunque garantiscono la stabilita. (nella specie, in principio e stato applicato ad un rapporto di lavoro con il Banco di Sicilia). (Conf 5208/77, mass n 388845; (Conf 5102/77, mass n 388711; (Conf 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)