Sez. 2, Sentenza n. 3363 del 22/05/1981 (Rv. 413944 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI) DEL CONTRATTO - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CRITERI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO BENI IMMOBILI - IDENTIFICABILITA DI ESSI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI) DEL CONTRATTO - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CRITERI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO BENI IMMOBILI - IDENTIFICABILITA DI ESSI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La disposizione dell'art 1346 cod civ, che stabilisce che l'oggetto del negozio deve essere determinato o determinabile, non va intesa in modo rigoroso, dovendosi ritenere sufficientemente identificato tale oggetto, quando sia indicato nei suoi elementi essenziali. Relativamente ai beni immobili tale prescrizione si deve ritenere osservata qualora il negozio contenga la indicazione del comune nel quale sono siti, della via e del numero civico, della particella o della partita catastale, restando, peraltro, compito del giudice del merito di valutare ulteriori elementi del contenuto dell'atto al fine di identificare i beni o di dichiararne la indeterminabilita. (V 953/80, mass n 404387; (V 534/79, mass n 396655; (V 5113/77, mass n 388726).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)