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Sez. 2, Sentenza n. 953 del 11/02/1980 (Rv. 404387 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404387-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'oggetto del contratto e determinabile quando il giudice possa in concreto determinarlo facendo riferimento a elementi prestabiliti dalle parti, le quali si siano accordate circa la futura Determinazione dell'oggetto stesso e circa i criteri e le modalita da osservarsi a questo fine. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito, involgendo un apprezzamento di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita se correttamente e congruamente motivato. (Conf 2604/75, mass n 376555; (Conf 1519/73, mass n 364281; (Conf 578/73, mass n 362653; (Conf 1402/72, mass n 357990; (Conf 571/72, mass n 356596; (Conf 1493/71, mass n 351826).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)