Sez. 2, Sentenza n. 534 del 24/01/1979 (Rv. 396655 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - ELEMENTI DI RIFERIMENTO - ELEMENTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELLE PARTI - INIDONEITA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - ELEMENTI DI RIFERIMENTO - ELEMENTI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELLE PARTI - INIDONEITA.*
La determinabilita dell'oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto l'oggetto medesimo possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti ed aventi una preordinata Rilevanza obiettiva, mentre non e sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del contratto, come il comportamento successivo delle parti; comportamento che, con riguardo ai trasferimenti immobiliari, porrebbe, se valutabile, sostanzialmente nel nulla la prescrizione dell'atto scritto ad substantiam. (Conf 743/76, mass n 379400; (Conf 2736/70, mass n 349204).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)