Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 11/05/1987 (Rv. 453076 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI DEL GIUDICE) - FATTI NOTORI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - CARATTERISTICHE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI DEL GIUDICE) - FATTI NOTORI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - CARATTERISTICHE.*
Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove ed al principio del contraddittorio, dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti e circostanze non valutate né controllate dalle stesse, dev'essere inteso in senso rigoroso e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Pertanto tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come la Determinazione del valore corrente di terreni agricoli, trattandosi di valore variabile nel tempo e nello spazio anche nell'ambito di uno stesso agro in relazione alle caratteristiche del fondo. (Conf 2256/86, mass n 445403, al primo principio; (Conf 560/82, mass n 418278, al primo principio; (Conf 1484/83, mass n 426310, al secondo principio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)