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Sez. L, Sentenza n. 2256 del 02/04/1986 (Rv. 445403 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445403-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE.*

Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed al principio del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti non da esse vagliati e controllati, va inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, ma non quale oggetto della mera cognizione del singolo giudice, come in ipotesi di fatti conosciuti in conseguenza dell'avvenuta disamina di analoghe controversie. (V 560/82, mass n 418278; (V 1619/77, mass n 385325).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)