Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 09/03/1979 (Rv. 397812 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - COMUNICAZIONE ALLO UFFICIO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO - DECORRENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - COMUNICAZIONE ALLO UFFICIO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO - DECORRENZA.*
Il termine per l'impugnazione, da parte dell'ufficio, delle decisioni delle commissioni tributarie, decorre, quando la comunicazione del dispositivo sia avvenuta, a cura della segreteria della commissione, mediante avviso spedito per raccomandata, dalla data che il funzionario appone, con la propria firma, sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della commissione e che deve essere tenuto a disposizione del contribuente perche ne tragga la prova dell'avvenuta comunicazione e della data di essa. L'apposizione della data da parte del funzionario ricevente costituisce, infatti, atto amministrativo di accertamento, avente contenuto di attestazione e, come tale, facente fede fino ad impugnazione di falso sia della sua formazione e provenienza dal funzionario che l'ha sottoscritta, sia della veridicita del suo contenuto, si che non solo l'amministrazione non ha alcun Onere probatorio circa la data di ricezione della raccomandata, ma la parte controinteressata non potrebbe inficiarne l'efficacia probatoria con la semplice deduzione di una prova contraria.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)