Sez. 1, Ordinanza n. 309 del 03/04/1998 (Rv. 514158 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Disciplina ex artt. 22, primo comma, 32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo comma, d.P.R. n. 636/72 - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Non manifesta infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, 32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevedono che il termine per impugnare la decisione della Commissione Tributaria decorra dalla data in cui il funzionario dell'Ufficio destinatario della comunicazione del dispositivo appone la propria firma per ricevuta sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della Commissione Tributaria e non dal momento in cui il plico viene consegnato dall'Ufficio postale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)