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Sez. 1, Sentenza n. 3233 del 27/03/1998 (Rv. 514025 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Decisione - Comunicazione all'Ufficio mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare - Timbro di ricezione - Apposizione sulla copia dell'elenco restituito alla Segreteria di provenienza senza sottoscrizione del funzionario ricevente - Impugnazione - Termine - Decorrenza dalla data del timbro di ricezione - Ammissibilità - Protocollo della nota di trasmissione in epoca successiva - Effettuazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514025-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora la comunicazione della decisione della Commissione Tributaria venga effettuata all'Ufficio tributario ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, il timbro di ricezione apposto sulla copia dell'elenco restituito alla Segreteria di provenienza, pur in difetto di sottoscrizione da parte del funzionario ricevente, attestando la sicura provenienza dell'atto dall'Ufficio cui il timbro appartiene, appare idoneo a documentare che l'atto trasmesso è stato effettivamente conosciuto in quella data. Pertanto da tale momento decorre per l'Ufficio il termine per proporre impugnazione avverso la decisione della Commissione Tributaria, a nulla rilevando il fatto che tale decisione sia stata protocollata in epoca successiva.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)