Sez. 2, Sentenza n. 3670 del 14/04/1999 (Rv. 525332 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Atti di disposizione di terreni assegnati - Nullità - Declaratoria - Legittimazione.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
In tema di atti di disposizione di terreni assegnati da parte di ente di sviluppo fondiario, la nullità sancita dall'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 per gli atti di disposizione del terreno assegnato fino all'integrale pagamento del prezzo è di carattere assoluto e può essere, pertanto, fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ovvero essere rilevata d'ufficio dal giudice, atteso che lo scopo della legge è quello di assicurare che il fondo assegnato non sia in alcun modo sottratto alla sua specifica destinazione (che è quella della coltivazione e del miglioramento produttivo mediante lo svolgimento dell'attività lavorativa personale e diretta dell'assegnatario scelto dall'ente assegnante, all'esito di un procedimento amministrativo tra soggetti in possesso di determinati requisiti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)