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Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 05/03/1990 (Rv. 465668 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI TERRENI ASSEGNATI - NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465668-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE DI TERRENI ASSEGNATI - NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE.*

In tema di Atti di disposizione di terreni assegnati da parte di ente di sviluppo fondiario, la nullità sancita dall'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230, per gli Atti di disposizione del terreno assegnato fino all'integrale pagamento del prezzo, è di carattere assoluto e può quindi essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata d'ufficio dal giudice, atteso che lo scopo della legge è quello di assicurare che il fondo assegnato non sia in alcun modo sottratto alla sua specifica destinazione, che è quella della coltivazione e del miglioramento produttivo, mediante lo svolgimento dell'attività lavorativa personale e diretta dell'assegnatario scelto dall'ente assegnante, all'esito di un procedimento amministrativo tra soggetti in possesso di determinati requisiti. (V 2022/85, mass n 439930; (V 81/84, mass nn 432342 e 432341; (V 5452/80, mass n 409321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)