Sez. 3, Sentenza n. 186 del 13/01/1982 (Rv. 417879 - 01)
MEDIAZIONE - RIMBORSO DELLE SPESE - DEBITO RELATIVO - NATURA - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE.*
MEDIAZIONE - RIMBORSO DELLE SPESE - DEBITO RELATIVO - NATURA - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE.*
In tema di contratto di mediazione, l'Obbligo di rimborso delle spese erogate dal mediatore, previsto dall'art. 1756 cod. civ. anche se l'affare non è stato concluso, costituisce debito di valuta, rimanendo perciò soggetto al principio nominalistico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1756
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)